L’importo dei contributi alle spese di esecuzione è definito secondo le disposizioni dell’art. 7.2 CCL.
Per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori impiegati per oltre 21 ore settimanali il contributo alle spese di esecuzione è di CHF 24.– al mese (datore/datrice di lavoro CHF 12.-, lavoratore/lavoratrice CHF 12.-).
Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di CHF 12.- al mese (datore/ datrice di lavoro CHF 6.-, lavoratore/lavoratrice CHF 6.-).
Il datore/la datrice di lavoro risponde dei contributi che non erano stati dedotti del tutto o che erano stati dedotti in maniera non corretta. Per i collaboratori/le collaboratrici non devono risultarne degli svantaggi.
Il contributo degli impiegati/delle impiegate viene dedotto mensilmente dal salario lordo e deve essere indicato sul conteggio salario in maniera visibile.
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che rientrano nel CCL hanno il diritto di esigere dal datore di lavoro una conferma dei contributi prestati.
Secondo l’art. 3.1 d) appendice II CCL tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che sono membri di un sindacato hanno il diritto di rivendicare dal loro sindacato i contributi pagati. Per poter rivendicarli è necessario presentare una conferma dei contributi dedotti dal salario.
Il datore/la datrice di lavoro deve versare semestralmente i contributi alle spese di esecuzione alla CP Odontotecnica (fino luglio per il primo semestre e fino gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre ).
Appendice II, art. 3.1 CCL
I contributi riscossi devono essere accreditati su un conto riservato esclusivamente al Fondo paritetico e utilizzati per i seguenti scopi: