Quali aziende rientrano nel CCL? (ambito di applicazione aziendale)arrow up

Il CCL è applicabile per tutte le aziende che svolgono lavori odontotecnici. Nel caso di aziende che offrono diversi servizi (aziende miste), il CCL è applicabile per la parte aziendale che esegue lavori odontotecnici (es. laboratori ambulatoriali).

Con lavori odontotecnici si intende la produzione e riparazione di protesi dentarie di ogni genere (corone, corone parziali, cappette, armature, protesi scheletrate, ponti, protesi dentarie parziali e totali; elenco non esaustivo), nonché di prodotti ortodontici (apparecchi, aligner, paradenti, bite dentali, paradenti, elenco non esaustivo). Anche le aziende che fabbricano questi prodotti servendosi di centri di fresaggio e stampanti 3D sono subordinate al CCL.

Non sono subordinate al CCL le attività di puro commercio di prodotti dentali.

Quali persone rientrano nel CCL? (ambito applicativo del personale)arrow up

Il CCL si applica agli odontotecnici qualificati e ai lavoratori che hanno compiuto il 20° anno di età e che eseguono lavori accessori di odontotecnica.

Con odontotecnici qualificati si intendono i titolari di un attestato federale di capacità, di un diploma di tirocinio o i titolari di un diploma estero dichiarato equivalente all’AFC dalla SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione).

Il CCL è applicabile anche per i dipendenti che si occupano di piegare contenzioni fisse in filo metallico, che svolgono i controlli finali, che opteranno le stampanti 3D, apparecchiature CAD/CAM o robot.

Non rientrano nel CCL le persone in formazione ai sensi della LFPr. Non rientrano nel CCL neanche i dipendenti che lavorano semplicemente come corrieri, personale di amministrazione o di pulizia.

L’ambito applicativo del personale non prevede alcuna eccezione al CCL. Conformemente alla decisione del Consiglio federale, rientrano nel CCL anche direttori aziendali, coniugi e familiari. Non è possibile escludere disposizioni del CCL attraverso «contratti per quadri» o «contratti di tirocinio».

Ambito di validità localearrow up

Il CCL vale per l’intera Svizzera

Assunzionearrow up

Dalla dichiarazione di validità generale del CCL (1° giugno 2004), è obbligatorio redigere un contratto individuale di lavoro scritto. Nel contratto individuale di lavoro sono indicati almeno il carico di lavoro (in ore o %), il salario lordo (incl. regolamento della 13a mensilità), nonché la data di ingresso in azienda. Per gli altri aspetti si può fare riferimento al CCL. Il contratto individuale di lavoro deve essere firmato da entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore).

In fase di stipula del contratto individuale di lavoro, il dipendente riceve una copia del CCL dal datore di lavoro. La ricezione del CCL è confermata con una firma del lavoratore. La conferma della ricezione può essere integrata nel contratto individuale di lavoro, ma può essere anche redatta con un documento a parte (vedere copertina del CCL). Questa conferma della ricezione del CCL è conservata nel dossier del collaboratore presso il datore di lavoro.

La disdetta va effettuata per iscritto.

Salarioarrow up

Il salario mensile indicato nell’appendice I (base di 42 ore settimanali) si divide per 182 ore (numero medio delle ore di lavoro mensili) per calcolare il salario orario minimo lordo. A questo salario orario minimo lordo devono essere aggiunte l’indennità di vacanza e l’indennità per giorni festivi. Questo totale parziale è la base per il calcolo della 13a mensilità.

Il salario può essere concordato come salario orario, mensile o annuo.

Conteggio salarialearrow up

Il lavoratore riceve all’inizio dell’anno e in caso di modifiche (salario orario, indennità irregolari, ecc.) un conteggio scritto, nel quale sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale (lordo), i supplementi (ore supplementari, lavoro notturno, domenicale dalla Legge sul lavoro), le indennità (vacanze / festività) e le deduzioni (singolarmente). Nel caso dei lavoratori con salario orario è necessario indicare anche il numero di ore di lavoro. Anche la 13a mensilità deve essere indicata a parte (se il contratto individuale non la consideri contenuta nel salario annuo).

Tredicesima mensilitàarrow up

La tredicesima è obbligatoria (anche durante il periodo di prova). Se viene concordato un salario annuo, nel contratto di lavoro individuale deve essere menzionato che esso è comprensivo della tredicesima mensilità. Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato tredici volte.

Assicurazione d’indennità giornaliera per malattiaarrow up

La sottoscrizione di un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia è obbligatoria per tutti i collaboratori soggetti al CCL (dipendenti a tempo parziale inclusi). Il versamento continuato del salario è dovuto anche durante il periodo di prova.

La metà del premio effettivo (secondo la polizza o le fatture dei premi) può essere addebitata al collaboratore.

Orario di lavoro normalearrow up

Ai sensi del CCL la durata massima del lavoro settimanale definita per contratto è di 42 ore (=100%). Se si concorda una durata del lavoro annuo, le ore sono al massimo 2184.

Controllo della durata del lavoroarrow up

In conformità alla Legge sul lavoro, il CCL richiede la registrazione dell’orario di lavoro. Il controllo della durata del lavoro include inizio, interruzione (pausa), nonché fine della durata del lavoro, ore supplementari, vacanze, giorni festivi.

Ore supplementariarrow up

In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata entro il 31 marzo dell’anno successivo. Le ore supplementari che non vengono compensate devono essere pagate al 100%, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la durata del lavoro stabilita per contratto di 42 ore la settimana (salario mensile / 182 X 125%).

Giorni festiviarrow up

I dipendenti con salario mensile hanno diritto al pagamento di 8 giorni festivi cantonali più il 1° agosto.

Ai dipendenti con salario orario è corrisposta un’indennità per giorni festivi del 3,33% per le 8 festività cantonali. Nel caso sia stato necessario lavorare il 1° agosto, tale lavoro viene effettivamente retribuito. L’indennità per i giorni festivi deve essere indicata separatamente sul conteggio salariale.

Vacanzearrow up

Il diritto alle vacanze scaglionato per i dipendenti con salario orario corrisponde a 8,33% nel caso di 20 giorni di vacanza, 8,79% nel caso di 21 giorni di vacanza, 9,24% nel caso di 22 giorni di vacanza, 9,70% nel caso di 23 giorni di vacanza, 10,17% nel caso di 24 giorni di vacanza e 10,64% nel caso di 25 giorni di vacanza. L’indennità per i giorni festivi deve essere indicata separatamente sul conteggio salariale.

Secondo l’interpretazione della CP Odontotecnica non sussiste alcun diritto al regalo per anzianità di servizio di 5 giorni lavorativi (dopo 5 anni di servizio nell’anno del 55° e 60° compleanno) se nel contratto individuale di lavoro è già concesso il diritto a 30 giorni di vacanza.

Mantenimento dei diritti acquisitiarrow up

Se il CCL fissa condizioni migliori per il lavoratore, si applicano queste ultime, anche se il contratto individuale di lavoro contiene disposizioni diverse.

Contributi alle spese di esecuzionearrow up

Tutti i collaboratori soggetti al CCL devono corrispondere i contributi alle spese di esecuzione. Non è richiesto un numero minimo di ore. Nel caso non venga svolta alcuna attività lavorativa per un mese civile a causa di malattia, infortunio, maternità, servizio militare, lavoro a tempo parziale o congedo non retribuito, il contributo per le spese di esecuzione per tale mese non è dovuto.

Il primo titolare di una società anonima o di una società a garanzia limitata che esegue lavori odontotecnici anche in prima persona è dispensato dall’obbligo di contribuzione. I contributi alle spese di esecuzione sono dovuti a partire dal secondo titolare che esegue lavori odontotecnici.

Per le società in nome collettivo i soci elencati nel registro delle imprese non sono obbligati a versare i contributi alle spese di esecuzione.

Controllo dei libri paga arrow up

Vedere in navigazione CCL > Esecuzione / Controllo dei libri paga.